Lo statuto

Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale

Gruppo Teatrale “Modesto Cisternino”

Art. 1 – Costituzione

1. E’ costituita, nel rispetto del codice civile, l’associazione di promozione sociale denominata – Gruppo Teatrale  “Modesto Cisternino”sulla base delle norme della legge 383/2000.

2. Essa ha sede legale in Melendugno (Lecce) via  G. Carducci n°11, è apartitica, non persegue fine di lucro neanche in forma indiretta, (i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati neanche in forme indirette), ha durata illimitata e la sua struttura è democratica.

E’ facoltà dell’associazione:

- avere una sede locale propria o condividerne una con altre associazioni di medesime finalità nella funzione di ospitare o essere ospitata (eventuali trasferimenti di sede non comportano modifiche statutarie ma solamente approvazione da parte del Consiglio Direttivo);

- aderire a federazioni e/o istituzioni e organismi di carattere nazionale previa deliberazione assembleare.

-  chiedere l’iscrizione al registro delle associazioni di promozione  sociale presso il Settore sistema integrato servizi sociali della Regione Puglia;

Art. 2 – Finalità e scopi

1 – L’associazione di promozione sociale Gruppo Teatrale “Modesto Cisternino” con sede in Melendugno (LE) ha lo scopo di:

- perseguire finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica ispirate a valori umani e a principi di pari opportunità che siano rispettose dei diritti inviolabili della persona;

- praticare, promuovere e diffondere la cultura e l’arte del teatro, (come ha sempre fatto sin dalla sua remota istituzione nella continua e prolifica attività, pur in assenza di formale costituzione).

In particolare, come previsto dall’art. 2 della Legge Regionale della Regione Puglia n. 39 del 18.12.2007, intende svolgere attività continuata di promozione sociale con l’intento di:

- preparare, realizzare e rappresentare opere teatrali scelte, sia in vernacolo che in lingua, privileggiando autori locali e pugliesi, avvalendosi prevalentemente delle attività prestate, in forma volontaria, libera e gratuita, dai propri associati, a cui possono affiancarsi, per specifiche iniziative e manifestazioni, persone non associate che operino comunque in forma volontaria, libera e gratuita;

- valorizzare e tutelare il patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale, nonché di tradizioni popolari, compresa la cultura dei prodotti tipici locali d’ogni specie, anche mediante attività di ricerca e promozione, comunicazione e sviluppo del turismo sociale interno ed esterno soprattutto di interesse locale;

- favorire la partecipazione attiva e responsabile delle famiglie alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona, attraverso varie forme di collaborazione associativa.

Ed inoltre:

- istituire un laboratorio teatrale permanente come strumento di promozione sociale e di mediazione culturale per offrire ai giovani e agli adulti che vi partecipano un approccio formativo alle arti dello spettacolo che privilegi la persona e il gruppo come protagonisti di ogni atto creativo che si realizza all’interno del percorso laboratoriale, quale sicuro mezzo anche di superamento di possibili difficoltà di natura sociale e psicologica.

In questa prospettiva il Teatro amatoriale è vita ed è veicolo per dar vita a rappresentazioni in cui ciascuno, nel gioco autentico della finzione, possa condividere sulla scena le proprie emozioni e il proprio bisogno di immaginazione, vivendo storie, ruoli e sentimenti  e facendoli, quindi, incontrare con quelli degli altri.

Il Teatro è così, con i suoi valori, il luogo autentico di una mimesi che libera e fa crescere, che aiuta a scoprire se stessi e a comunicare con gli altri, favorendo la maturazione di un’identità individuale e collettiva, aperta al dialogo e al cambiamento.

Ed ancora:

-  organizzare convegni ed incontri di approfondimento su tematiche specifiche;

- svolgere il suo compito anche in collaborazione con altre associazioni, enti locali, scuole, istituzioni ecclesiali, ecc.;

- partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;

- promuovere, realizzare, partecipare ad ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell’associazione.

L’associazione potrà avvalersi, in casi di particolare necessità e per apporti di esperienze specifiche, di prestazioni retribuite di lavoro autonomo o dipendente anche esterne ad essa, o ricorrendo a capacità professionali di propri associati.

Art. 3 – Associati

1 – Sono associati coloro i quali sottoscrivono l’atto costituito e quelli che fanno domanda di adesione che può essere approvata, a giudizio insindacabile, dal Consiglio Direttivo.

2 – Nella domanda di adesione l’aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell’associazione. L’iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3 – Gli associati cessano, con effetto immediato di appartenere all’associazione per:

-   dimissioni;

-  mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;

-  morte;

- indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo. (In questo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale il quale decide in via definitiva).

4 – L’attività degli associati deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

Art. 4 – Diritti ed obblighi degli associati

1 – Tutti gli associati hanno diritto a partecipare alle assemblee a votare direttamente o per delega a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall’appartenenza all’associazione.

2 – Gli associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali ed i contributi dell’ammontare fissato dall’assemblea ed a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5 Organi

1 – Sono Organi dell’associazione:

- l’Assemblea;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 Assemblea

1  – L’assemblea è costituita da tutti gli associati.

2 – Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l’anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3 – Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta elettronica, sms, lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli associati; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

5 – In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato. In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati, presenti in proprio o per delega.

6 – Ciascun associato non può essere portatore di più di 2 deleghe.

7 – Le deliberazioni dell’assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto nei successivi articoli 16 e 17.

8 – L’assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;

- eleggere i componenti del collegio dei revisori dei conti;

- approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio preventivo;

- approvare il bilancio consuntivo;

- stabilire l’ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli associati;

- approvare o respingere le modifiche dello statuto;

- deliberare lo scioglimento dell’associazione.

Art. 7 – Consiglio Direttivo

1 – Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea al suo interno ed è composto da 5 o 7 componenti.

Esso può cooptarne altri tre in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2 – Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi.

3 – Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell’ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno dieci giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta elettronica, sms, lettera, espresso o raccomandata, telegramma, fax).

4 – La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro dodici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.

5 – In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti effettivi. In seconda convocazione esso è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei componenti.

6 – Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti componenti effettivi; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

7 – Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente;

- nominare il vice-presidente;

- nominare il segretario e il tesoriere (quando si ritiene che le funzioni debbano essere distinte, altrimenti possono essere accorpate al segretario stesso. L’ opzione è demandata allo stesso C. D.);

- assumere il personale;

- fissare le norme per il funzionamento dell’associazione;

- sottoporre all’approvazione dell’assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’assemblea, promuovendone e coordinandone l’attività e autorizzandone la spesa;

-  accogliere o respingere, a suo insindacabile giudizio, le domande degli aspiranti associati;

- ratificare, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- nominare il componente del collegio arbitrale di spettanza dell’associazione.

Art. 8 – Presidente

1 – Il presidente, che è anche presidente dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest’ultimo al suo interno a maggioranza dei propri componenti.

2 – Esso cessa dalla carica secondo le norme di cui al successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 4 e 7, comma 4.

3 – Il presidente rappresenta legalmente l’associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

4 – Convoca e presiede le riunioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo e ne garantisce l’esenzione delle deliberazioni.

5 – In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

6 – in caso di assenza, di impedimento o di cessazione dalla carica, le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente o, in assenza di questi, dal componente più anziano di età.

Art. 9 – Segretario e Tesoriere

1 – Il segretario coaudiuva il presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all’aggiornamento del registro degli associati;

- provvede al disbrigo della corrispondenza;

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali e del collegio arbitrale.    2 – Il Tesoriere (se nominato, altrimenti le funzioni sono svolte dal segretario – art.7, comma 7, punto 3);

- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio Direttivo entro il mese di marzo;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione nonchè alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l’indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l’erogazione;

- provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, in conformità alle decisione del Consiglio Direttivo;

Art. 10 – Collegio dei revisori dei conti

1 – Il collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall’assemblea. Esso elegge, nel suo interno, il presidente.

2 – Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile.

3 – Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure a seguito di segnalazione anche di un solo associato fatta per iscritto e firmata.

4 – Il collegio riferisce annualmente all’assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli associati.

Art. 11 – Collegio arbitrale

1 – Qualsiasi controversia sorga per l’interpretazione e l’esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, dal presidente del tribunale di Lecce il quale nominerà anche l’arbitro di competenza della parte che non vi abbia provveduto.

Art. 12 – Durata delle cariche

1 – Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.

2 – Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 13 – Risorse economiche

1 – L’associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

a) – quote e contributi degli associati;

b) – eredità, donazione e legati;

c) – contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d) – contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;

e) – entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

f) – proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

g) – erogazioni liberali degli associati e di terzi;

h) – entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

i) – altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

2 – l’associazione è tenuta, nei termini previsti dalla legge, alla conservazione della documentazione, con l’indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui alle lettere b), c), d), e) del precedente primo comma, nonchè della documentazione relativa alle erogazioni liberali se queste sono finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

3 – I fondi sono depositati presso l’istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

4 – Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario o del tesoriere (se nominato).

5 – Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, deve essere devoluto a fini di utilità sociale.

Art. 14 – Quota sociale

1 – La quota associativa è fissata dall’assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile e non è ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.

2 – L’associato non in regola con il pagamento delle quote sociali non può partecipare alle riunioni dell’assemblea nè prendere parte alle attività dell’associazione. Esso non è elettore e non può essere eletto alle cariche sociali.

Art. 15 – Bilanci

1 – Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea che deciderà a maggioranza di voti.

2 – Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, le quote, i contributi e i lasciti ricevuti.

3 – Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione dei revisori dei conti almeno venti giorni prima dell’adunanza dell’assemblea.

4 – Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell’associazione almeno quindici giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni associato.

5 – Il bilancio preventivo e consuntivo devono coincidere con l’anno solare.

6 – L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

Art. 16 – Modifiche all’atto costitutivo ed allo statuto.

1 – Le proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere presentate all’assemblea da uno degli organi o da almeno cinque associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall’assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli associati.

Art. 17 – Scioglimento

1 – Per deliberare lo scioglimento dell’associazione, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 18 – Norma di rinvio

1 – Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento a quanto stabilito dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383.



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